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Installazione di mezzi pubblicitari

Entrata in vigore del D.L. 19 febbraio 2026

Data :

7 maggio 2026

Categorie:
Commercio
Municipium

Descrizione

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 19 febbraio 2026 (pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19/02/2026) e della successiva legge di conversione n° 50 dd. 20 aprile 2026 (pubblicata sulla G.U. n. 91 del 20/04/2026), si segnala che sono state introdotte importanti modifiche al regime amministrativo per la collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
L'installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari lungo le strade (anche su suolo privato) o in vista di esse, non è più soggetta al rilascio di un’ autorizzazione preventiva, ma al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui agli art. 19 e 19bis della LEGGE 7 agosto 1990 , n. 241. Pertanto, le istanze pervenute via PEC ai fini del rilascio dell’autorizzazione circa l’installazione di mezzi pubblicitari ai sensi dell’art. 23 del Codice della strada saranno, dichiarate irricevibili e archiviate senza seguito. Gli interessati dovranno trasmettere la SCIA, corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato come meglio specificato al successivo punto n. 3, al sportello unico per le attività produttive (SUAP) tramite il portale impresa in un giorno (https://www.impresainungiorno.gov.it/).

L’ufficio provvederà ad effettuare i controlli circa il rispetto della normativa vigente in materia, nonché a comunicare l’importo relativo al Canone Unico Patrimoniale. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti normativi o regolamentari (es. superamento delle quote di contingentamento, distanze non a norma), nonché del mancato pagamento del citato canone, l'Amministrazione competente adotterà i conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori previsti dall'art. 19 della L. 241/90, ordinando la rimozione del mezzo e la rimessa in pristino dei luoghi, con contestuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci.

Il passaggio al regime di S.C.I.A. non costituisce alcuna deregolamentazione o liberalizzazione dei posizionamenti. Rimangono pienamente in vigore:

·         il regolamento del “Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,

·         il Piano Generale degli Impianti

·         le disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di attuazione) in tema;

·        Sull’impianto dovrà essere apposta l’etichetta così come disposto dall’art. 40 del regolamento del “Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,

·         La S.C.I.A. dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da una Relazione Tecnica Asseverata a firma di un tecnico abilitato (Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito). Il tecnico, sotto la propria responsabilità penale, dovrà attestare in modo esplicito non solo la sicurezza statica e il rispetto del Codice della Strada, ma anche la totale conformità dell'impianto alle prescrizioni Regolamento Comunale del “Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonchè del Piano Generale degli Impianti.


Vincoli Sovraordinati (D.Lgs. 42/2004) e Suolo Pubblico

Qualora l'area di intervento ricada in zona tutelata ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), la S.C.I.A. è subordinata alla preventiva acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica/Monumentale.

Per eventuali chiarimenti Vi potete rivolgere all'indirizzo email: pubblicita.affissioni@comune.settimo-torinese.to.it o al numero telefonico 011/8028201.

Municipium

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Ultimo aggiornamento: 7 maggio 2026, 12:08

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