Autentica di firma

Ultima modifica 11 ottobre 2021

E' l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che una firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.
L'autentica di firma deve essere prescritta da una precisa norma di legge o di regolamento: non è quindi possibile, ad esempio, autenticare la firma di una persona su un foglio bianco.
 
CHI PUO' AUTENTICARE
Il funzionario competente a ricevere la documentazione
Il notaio
Il cancelliere
Il segretario comunale
Il funzionario incaricato dal Sindaco
 
MODALITA' DI RICHIESTA
Può richiederla qualsiasi persona maggiorenne presentandosi personalmente. 
Occorre essere muniti di un documento di identità valido.
 
DOVE
Ufficio Anagrafe Piazza degli Alpini, 1
ORARIO 
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 8.30 – 12.30, sabato 9.00 - 11.30 (questa apertura è sospesa nei mesi di luglio e agosto), lunedì e giovedi 15.30-17.45
 
NOTIZIE UTILI
La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alla Pubblica Amministrazione e a gestori o esercenti di pubblici servizi ( es. ASL, META ) non deve essere più autenticate: la dichiarazione o l'istanza va semplicemente firmata davanti all'impiegato addetto a riceverla o, se la persona non può presentarla personalmente, va firmata allegando la fotocopia di un documento di identità ( fare richiamo a scheda sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà )
Non è possibile autenticare presso l' Anagrafe qualsiasi atto o dichiarazione, ma solo quelli per i quali è espressamente prevista da una disposizione normativa la competenza dei funzionari incaricati dal Sindaco.
Ad esempio gli ufficiali d'anagrafe non possono autenticare la firma in contratti, assunzioni di impegno o intenzioni future, accettazioni o rinunce di incarico, mandati, procure etc.. Per tali atti bisogna rivolgersi ad un notaio.