Canone unico patrimoniale - dehors

Ultima modifica 21 marzo 2024

Servizio di riferimento: Servizio Sviluppo del Commercio e Promozione del Territorio
Piazza della Libertà 4, 1006 Settimo Torinese  (TO)
Tel: 0118028809
Email: pubblicita.affissioni@comune.settimo-torinese.to.it
Orari di apertura: SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

MODULISTICA: clicca qui

Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche per dehor annesso a pubblico esercizio   è vincolata all'ottenimento di specifica concessione secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale.
Per ottenere la concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche è necessario presentare la domanda utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio.

La domanda va presentata al Servizio Sviluppo Economico e Promozione del Territorio – CANONE UNICO –  secondo le seguenti modalità:

Deve presentare la domanda di rilascio di concessione

  • chiunque intenda occupare, anche in modo temporaneo, una porzione di spazio o area pubblica

Tempi per il rilascio
Occupazioni permanenti (durata pluriennale):  la concessione è rilasciata 30 giorni successivi alla presentazione della domanda.
Occupazioni temporanee (durata fino ad un anno): la concessione è rilasciata 30 giorni successivi alla presentazione della domanda.
Nel caso la domanda sia incompleta o siano necessari dati integrativi e sopralluoghi, i termini sono interrotti fino alla sua integrazione, come disposto agli art.12 e 13 del regolamento.

Determinazione del canone
Il canone è calcolato in base alla superficie occupata, alla durata e tipologia dell'occupazione e alla tariffa riferita alla categoria viaria cittadina (se ricadente in 1° o 2° categoria)
Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, che è anche soggetto passivo del canone. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda al regolamento canone unico vigente per tutti gli approfondimenti necessari.
 

Pagamento del canone
Per le nuove concessioni il pagamento del canone deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto.
Per chi è già titolare della concessione il versamento del canone, in autoliquidazione, deve essere eseguito alle scadenze previste nell'atto stesso.

Le scadenze del versamento del canone sono le seguenti:

  • per importo fino ad € 500,00: 28 febbraio (rata unica);
  • per importo superiore ad € 500,00: 28 febbraio – 30 aprile – 30 giugno – 30settembre

Il Comune provvede all’invio degli Avvisi per il pagamento del canone a tutti gli utenti con l'avvertimento che, in caso di disguidi che determinino il mancato recapito degli stessi, l’utente è comunque tenuto al versamento di quanto dovuto nei termini e con le modalità stabilite nell'atto di concessione/autorizzazione.

Concessione
L'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico è il documento che consente l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario e determina il canone. E' necessario anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dal pagamento del canone ed è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

Occupazione abusiva (artt. 23 - 70)
L'occupazione senza il provvedimento di concessione è ABUSIVA e comporta il pagamento di indennità e sanzioni.
Sono abusive le: •Occupazione in assenza di regolare atto concessorio; •Occupazione difforme a quanto autorizzato (per oggetto, superfice, titolarità, durata, ---) •Omesso o parziale pagamento del canone di occupazione.