Prevenzione della corruzione – Segnalazioni interne (whistleblowing)

Ultima modifica 17 aprile 2024

Cos’è il Whistleblowing

Il termine whistleblowing significa letteralmente “soffiare il fischietto” (come le segnalazioni di un arbitro o di un poliziotto).

È un istituto giuridico espressamente previsto già dalla Legge n.190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) e ora disciplinato dal D. Lgs n. 24/2023 con il quale, allo scopo di rafforzare la capacità della Pubblica Amministrazione di scoprire e contrastare fatti illeciti, si forniscono speciali forme di protezione a favore del segnalante (whistleblower).

In ottemperanza a quanto sopra indicato, il Comune di Settimo Torinese ha attivato un canale informatico per la segnalazione di illeciti da parte dei soggetti definiti dalla norma, reperibile alla seguente pagina del sito istituzionale http://comunedisettimotorinese.whistleblowing.it  mediante il quale:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e gestita garantendo la confidenzialità del segnalante;
  • la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e l’RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

Sulla base della segnalazione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) procederà a svolgere idonea istruttoria. Non saranno prese in considerazione le lamentele di carattere personale, affermazioni generiche e non circostanziate, segnalazioni anonime.

Chi può effettuare segnalazioni

La segnalazione può essere effettuata dai seguenti soggetti:

  • Dipendente
  • Collaboratore
  • Fornitore, subfornitore o dipendente/collaboratore degli stessi
  • Libero Professionista
  • Consulente
  • Lavoratore autonomo
  • Volontario o tirocinante, retribuito o non retribuito
  • Azionista o persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
  • Ex dipendente, ex collaboratore o persona che non ricopre più una delle posizioni indicate in precedenza
  • Soggetto in fase di prova, di selezione o il cui rapporto giuridico non sia ancora iniziato

Oggetto della segnalazione

Le segnalazioni possono riguardare violazioni (del diritto nazionale o del diritto UE) già commesse o non ancora commesse, quando si abbiano elementi concreti per ritenere che saranno commesse e che consistono in:

  • Illecito amministrativo
  • Illecito contabile
  • Illecito civile
  • Illecito penale
  • Violazione di norme comunitarie

Non possono essere segnalate, mediante il ricorso all’istituto del whistleblowing, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico anche con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.

Come presentare la segnalazione

È possibile utilizzare la piattaforma dedicata pubblicata sul sito istituzionale del Comune alla pagina  http://comunedisettimotorinese.whistleblowing.it  per segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione.

Una volta effettuata la segnalazione, la piattaforma rilascia un codice che permette al segnalante di verificare lo stato della pratica, riscontrando eventuali richieste di chiarimenti, anche inviando documenti o informazioni utili, nonché di conoscere l’esito della segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione sia troppo generica e non consenta gli opportuni accertamenti, qualora  il segnalante non risponda alla richiesta di chiarimenti entro 20 giorni, la stessa viene archiviata.

La piattaforma per le segnalazioni di fatti illeciti coniuga il requisito imprescindibile della riservatezza e della tutela dell’identità del segnalante con quello di accessibilità e sicurezza.

Cosa fa l’Amministrazione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede a:

  • dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;
  • mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
  • dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  • svolgere l’istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
  • dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi;
  • comunicare alla persona segnalante l’esito finale della segnalazione.

Canali di segnalazione

Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso i seguenti canali previsti dalla norma:

  1. Canale di segnalazione interna. La segnalazione è diretta al RPCT e può essere effettuata tramite due modalità: per iscritto attraverso la piattaforma dedicata presente alla seguente pagina web http://comunedisettimotorinese.whistleblowing.it oppure mediante l’incontro in presenza con il RPCT, concordando l’appuntamento.
  2. Canale di segnalazione esterna presso ANAC, in presenza di una delle seguenti condizioni previste dal Legislatore:
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione tramite il canale interno predisposto dal Comune, ma la segnalazione non ha avuto seguito;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che tramite il canale interno la segnalazione non avrebbe un seguito efficace o che essa possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni scritte ad ANAC sono trasmesse avvalendosi della piattaforma predisposta dall’Autorità (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).

  1. Divulgazioni pubbliche, attraverso le quali si intende rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Esse possono essere effettuate al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
  • il segnalante ha preventivamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente quella esterna e non vi è stato dato riscontro nei termini previsti dalla legge;
  • il segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • il segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.
  1. Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, mediante la quale i soggetti tutelati hanno anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza all’interno del proprio contesto lavorativo (vd. Indicazioni ANAC nelle Linee Guida n. 469/2021).

Protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dal Comune in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto del principio di limitazione alla conservazione di cui all’art. 5, punto e) del GDPR.

Le tutele previste

Un’ importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 24/2023 riguarda l’estensione del sistema di protezione anche a quei soggetti, diversi dal segnalante, i quali potrebbero essere oggetto di ritorsioni, anche indirette, per il ruolo assunto nel processo di segnalazione (interna o esterna), divulgazione pubblica o denuncia o in virtù del rapporto che li rende vicini al segnalante.

In particolare, il riferimento è ai facilitatori, ovvero coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza dev’essere mantenuta riservata; alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; ai colleghi di lavoro che svolgono la propria attività nel medesimo contesto lavorativo della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente; agli enti di proprietà della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nello stesso contesto lavorativo della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica.

Il sistema di protezione riconosce al whistleblower:

  • la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e della segnalazione;
  • la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall’ente a causa della segnalazione effettuata;
  • la non punibilità del segnalante nel caso in cui, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rilevazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione stessa e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

 

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17-04-2024

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