IMU - Imposta Municipale Propria 2023

Ultima modifica 19 maggio 2023

Aliquote 2023, sono le medesime del 2022, come stabilito con la Delibera C.C. n. 11 del 02/03/2023: clicca qui per scaricare la delibera.
e . Clicca qui per l’allegato “A - Schema aliquote anno 2023"

Scadenze di versamento:

Il versamento deve essere effettuato entro:

-acconto 16 giugno

-saldo 16 dicembre (essendo sabato 18 dicembre termine ultimo per l’anno 2023)

-unica soluzione entro il 16 giugno

 

Abitazione Principale:  

per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, così determina la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022: clicca qui,

Per approfondire ecco il comunicato stampa della Corte Costituzionale: clicca qui 

Riduzione pensionati residenti estero

A partire dal 2023 la riduzione dell’IMU è pari al 50% relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. La riduzione rientra tra quelle soggette

Elenco Stati esteri extracomunitari convenzionati con l’Italia. (fonte INPS - elenco su sito INPS clicca qui:

Con Risoluzione 5/DF dell'11 giugno 2021 il MEF aveva chiarito che la riduzione spetta anche per i pensionati di Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito
La riduzione spetta solo se la pensione è maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati in altri paesi. Clicca qui per scaricare la risoluzione

Regolamento IMU

Con delibera di C.C. n.39 del 27/04/2023 sono stati modificati ed integrati gli art. 12 e 16 vigenti dal 1 gennaio 2023 Clicca qui  per vedere le variazioni intervenute del Regolamento IMU adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/05/2020 che disciplina l’Imposta Municipale Propria a decorrere dal 1° gennaio 2020. Clicca qui,  per l’allegato "A - Schema modifiche regolamento IMU 2023" .

In particolare si evidenzia che con le modifiche al regolamento a decorrere dal 1 gennaio 2023 sono esenti IMU i seguenti immobili:

Gli immobili posseduti ed utilizzati da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e dagli Enti ONLUS (Decreto Legislativo n. 460/1997), anche qualora possessore ed utilizzatore siano diversi, a condizione che l'immobile sia utilizzato a titolo gratuito, con contratto di comodato registrato, e venga destinato esclusivamente allo svolgimento degli scopi istituzionali o statutari dell'utilizzatore, per le attività di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, lettera i). Tale esenzione si applica nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dall'articolo 91 bis del Decreto-legge n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012. Per fruire dell'esenzione il soggetto passivo è tenuto a presentare la comunicazione di cui al successivo articolo 16, corredata di copia del contratto di comodato o in alternativa la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 770 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, redatta su modello ministeriale, inserendo nel campo note gli estremi di registrazione del contratto di comodato;

 

Gli immobili concessi in comodato gratuito in via esclusiva a favore del Comune di Settimo Torinese, per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari;

Le  unità immobiliari concesse in comodato gratuito, interamente e in via esclusiva, ad una o più organizzazioni di volontariato (ODV) e destinate esclusivamente allo svolgimento degli scopi istituzionali o statutari dei comodatari, per le attività di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, lettera i). L'esenzione si applica alle seguenti condizioni:

  • gli enti comodatari devono essere qualificabili come enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1 lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, essere regolarmente iscritti all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, come previsto dalla Legge 266/1991 ora in regime transitorio nelle more dell'istituzione del RUNTS, Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore, come previsto dal Codice del Terzo Settore, Decreto Legislativo 117/2017;
  • il contratto di comodato deve essere registrato e avere durata pluriennale;

l'immobile oggetto di comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso) né alla categoria D;

- il soggetto passivo dell'IMU non deve ricoprire la carica di legale rappresentante o socio degli enti comodatari; lo stesso divieto si applica nei confronti di soci e legali rappresentanti nel caso in cui il soggetto passivo sia costituito in forma societaria. Per fruire dell'esenzione il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all’articolo 16 del Regolamento vigente IMU, corredata di copia del contratto di comodato.

Immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili

Con la Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) all’art. 1 comma 81 e 82 è stato disposto che: all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall’imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:

 «g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”.

Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione »

 

NUOVA DICHIARAZIONE IMU/IMI

La dichiarazione IMU va presentata al comune entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, così come precisato nel regolamento IMU vigente all’art. 16 a cui si demanda per ulteriori chiarimenti.

Con il D.L. n. 73/2022 (decreto Semplificazioni), modificato dal decreto Milleproroghe, il termine di presentazione della dichiarazione IMU 2021 è stato ulteriormente prorogato al 30/06/2023, per l’anno 2022 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2023.

Per scaricare il modulo di dichiarazione clicca su modulistica a fondo pagina

VALIDITA’ ATESTAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

D.L. 21/06/2022 n. 73 – DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI – entrato in vigore 22/06/2022 a disposto con l’art.  7 - Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato che:

“1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3,comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche' dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 62 del 15 marzo 2017, puo' essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.”

 

 

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